' in caso di ritardo nella riconsegna par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia e' tenuta al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:

  • a)se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo;
  • b)se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, una indennita' forfettaria di 0,07 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione delle indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 non e' cumulabile con quella di cui all'articolo 38. par. 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 e' corrisposta per la parte non perduta. par. 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 39. par. 5. In nessun caso, il cumulo delle indennita' previste nel par. 1 con quelle degli articoli 38 e 39, puo' dar luogo a pagamento di un'indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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