accompagnate par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di una autovettura accompagnata; la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 4000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo. par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non e' responsabile che del danno causato da sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 700 unita' di conto. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la ferrovia non e' responsabile. par. 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilita' per i bagagli sono ugualmente applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art41 · fonte su Normattiva