in caso di rispedizione par. 1. Allorche' una spedizione effettuata conformemente alle Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a dette Regole ed una perdita parziale o un'avaria e' constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante la esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione sia rimasta sotto custodia della ferrovia e sia stata rispedita cosi' com'e' giunta alla stazione di rispedizione. par. 2. Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione di destinazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art38 · fonte su Normattiva