degli ordini ulteriori par. 1. La ferrovia non puo' rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti in conformita' degli articoli 30 e 31, ne' di ritardarne l'esecuzione, salvo che:

  • a)questa non sia piu' possibile nel momento in cui gli ordini pervengono alla stazione che deve eseguirli;
  • b)questa sia tale da perturbare il regolare svolgimento dell'esercizio;
  • c)questa risulti contraria, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, alle leggi ed ai regolamenti di uno Stato, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative;
  • d)il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione destinataria, non comprenda, a giudizio della ferrovia, tutte le spese delle quali la merce stessa sara' gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che dette spese non siano pagate e non ne sia immediatamente garantito il pagamento. Chi ha impartito gli ordini viene avvisato il piu' presto possibile degli impedimenti che si oppongono alla loro esecuzione. Se la ferrovia non e' in grado di prevedere questi impedimenti, chi ha dato ordini sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio alla loro esecuzione. par. 2. Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine, ad eccezione di quelle derivanti da colpa della ferrovia, devono essere pagate in conformita' dell'articolo 15. par. 3. Ad eccezione di quanto previsto al par. 1, la ferrovia e' responsabile, in caso di sua colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine. Tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art32 · fonte su Normattiva