alla riconsegna par. 1. Nel caso di impedimento alla riconsegna della merce, la stazione destinataria deve avvisarne senza indugio il mittente, tramite la stazione di partenza, chiedendo istruzioni. Il mittente deve essere avvisato direttamente o per lettera o per telegrafo o per telescrivente, quando lo abbia richiesto nella lettera di vettura; le spese di tale avviso gravano sulla merce. par. 2. Se l'impedimento alla riconsegna cessa prima dell'arrivo delle istruzioni del mittente alla stazione destinataria, la merce e' riconsegnata al destinatario. Il mittente deve esserne avvisato senza indugio mediante lettera raccomandata; le spese di tale avviso gravano sulla merce. par. 3. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di dare istruzioni, anche se non puo' presentare il duplicato della lettera di vettura. par. 4. Mediante indicazione sulla lettera di vettura, il mittente puo' altresi' richiedere che la merce sia rinviata d'ufficio se sopraggiunga un impedimento alla riconsegna. Al di fuori di tale caso il suo consenso espresso e' necessario. par. 5. A meno che le tariffe non dispongano diversamente, le istruzioni del mittente devono essere impartite tramite la stazione di partenza. par. 6. Per tutto quanto non previsto sopra, la ferrovia incaricata della riconsegna procede conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo ove deve effettuarsi la riconsegna. Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le spese che gravano sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore a tali spese il mittente deve pagare la differenza. par. 7. Allorche' l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, la ferrovia deve darne avviso a detto destinatario. I par. 1, 2 e 6 si applicano per analogia. par. 8. L'articolo 32 si applica ai trasporti effettuati conformemente all'articolo 34.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
