delle riscossioni par. 1. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in piu' deve essere restituita dalla ferrovia e quella in meno versata alla medesima soltanto se la differenza supera 4 unita' di conto per lettera di vettura. La restituzione e' effettuata d'ufficio. par. 2. Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la lettera di vettura non e' stata ritirata. Se la lettera di vettura e' stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto e' stato modificato in base all'articolo 31, il mittente e' obbligato al pagamento della differenza in meno solo nella misura in cui quest'ultima incide sulle spese a suo carico in virtu' dell'indicazione di affrancazione esposta nella lettera di vettura. Il versamento della differenza riscossa in meno e' a carico del destinatario. par. 3. Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di interessi annui in ragione del cinque per cento a decorrere dal giorno della messa in mora o dal giorno della presentazione del reclamo previsto nell'articolo 53 o, se non vi sono stati ne' messa in mora ne' reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. Se l'avente diritto non consegna alla ferrovia, entro un termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art29 · fonte su Normattiva