Nessuno Stato membro ha l'obbligo di accordare privilegi e immunita' menzionati nel presente Protocollo: - all'articolo 3, ad eccezione della lettera d); - all'articolo 4, ad eccezione delle lettere a), b) e d); - all'articolo 5, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno in esso la loro residenza permanente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
