Art. 16 (Convenzione)
delle domande di assistenza Un'autorita' designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente Convenzione, puo' rifiutarsi di darle seguito solo se: a. la domanda e' incompatibile con le competenze, nel campo della protezione dei dati, delle autorita' abilitate a rispondere b. la domanda non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
