Art. 17 (Convenzione)
e procedure di assistenza 1. L'aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi dell'articolo 13, nonche' l'assistenza che esse prestano alle persone interessate che risiedono all'estero conformemente all'articolo 14, non dara' luogo al pagamento di spese e diritti diversi da quali relativi agli esperti e interpreti. Tali spese e diritti saranno a carico della Parte che ha designato l'autorita' che ha fatto la domanda di assistenza. 2. La persona interessata non deve essere tenuta a pagare, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un'altra Parte, spese o diritti diversi da quelli esigibili dalle persone residenti sul territorio di detta Parte. 3. Le altre modalita' relative all'assistenza concernenti in particolare la forma e le procedure nonche' le lingue da impiegare saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
