relative all'assistenza prestata dalle Autorita' designate 1. Una autorita' designata da una Parte che ha ricevuto alcune informazioni da un'autorita' designata da un'altra Parte, a corredo di una domanda di assistenza o in risposta ad una domanda di assistenza inoltrata da essa stessa, non potra' far uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella domanda di assistenza. 2. Ogni Parte curera' che le persone che appartengono o che agiscono in nome dell'autorita' designata siano assoggettate a opportuni vincoli di segretezza o di riservatezza nei confronti di tali informazioni. 3. In nessun caso una autorita' designata sara' autorizzata a presentare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, una domanda di assistenza in nome di una persona interessata che sia residente all'estero, di sua propria iniziativa e senza il consenso espresso di detta persona.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art15 · fonte su Normattiva