del Comitato 1. Un Comitato consultivo e' costituito con l'entrata in vigore della presente convenzione. 2. Ogni Parte designa un rappresentante ed un supplente di tale Comitato. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non e' parte della convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore. 3. Il Comitato consultivo puo', con decisione presa all'unanimita', invitare ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art18 · fonte su Normattiva