Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente accordo:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente agli articoli 10, 11 e 12;
  • d)ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente accordo. In fede di che, i sottoscritti, essendo stati debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Strasburgo, il 16° giorno di ottobre 1980, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato inviato ad aderire al presente accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art17 · fonte su Normattiva