la realizzazione della cooperazione militare e tecnica nei settori previsti dal presente Accordo, le due Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento che saranno determinate nei MOU o nelle convenzioni finanziarie da concludere tra gli organismi finanziari interessati dei due paesi.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art5 · fonte su Normattiva