pratica attuazione dei settori di cooperazione militare e tecnica previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo si realizza per mezzo di MOU, convenzioni, contratti o scambi di lettere, da concludere tra i rappresentanti debitamente autorizzati delle due Parti.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art4 · fonte su Normattiva