[1]Articolo II

[2]I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti saranno riconosciuti sul territorio delle altre Parti contraenti a condizione che siano stati oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'articolo I.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~convenzione-artii · fonte su Normattiva