Art. 141 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
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Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorita' giudiziaria. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 3 aprile 1969
