Legge doganale

Art. 141 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1969 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorita' giudiziaria. 6 L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1969, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 141, secondo comma, seconda parte ("purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale)".

Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1969

    Illegittimità dichiarata
    28 marzo 1969

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 141, secondo comma, seconda parte, della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), poiché in esso si consente una eventuale disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, pendente il ricorso giurisdizionale dell'interessato contro l'accertamento del reato da parte dell'autorità doganale, questa può trasmettere al giudice penale il processo verbale di accertamento, per cui l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla trasmissione del verbale (art. 141, secondo comma): così la disparità di trattamento, che avesse determinato l'accoglimento del ricorso, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza dell'originario arbitrio dell'ufficio.

    Art. 141 Legge doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1969

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 3 aprile 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1969, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 141, secondo comma, seconda parte ("purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art141 · fonte del testo