Art. 141 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
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Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorita' giudiziaria. 6 L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1969, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 141, secondo comma, seconda parte ("purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorita' giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale)".
Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 12 aprile 1973
