Legge doganale

Art. 141 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato dal 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1969

    Illegittimità dichiarata
    28 marzo 1969

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 141, secondo comma, seconda parte, della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), poiché in esso si consente una eventuale disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.. Infatti, pendente il ricorso giurisdizionale dell'interessato contro l'accertamento del reato da parte dell'autorità doganale, questa può trasmettere al giudice penale il processo verbale di accertamento, per cui l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla trasmissione del verbale (art. 141, secondo comma): così la disparità di trattamento, che avesse determinato l'accoglimento del ricorso, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza dell'originario arbitrio dell'ufficio.

    Art. 141 Legge doganale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1969 al 12 aprile 1973. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'Amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purche' venga effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorita' giudiziaria. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art141 · fonte del testo