Art. 111 fallimento — Ordine di distribuzione delle somme
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Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
- 1)per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato;
- 2)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva