Art. 111 fallimento — Ordine di distribuzione delle somme
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Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: ((1) per il pagamento dei crediti prededucibili;))
- 2)per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3)per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. ((Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).))
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva