Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELL'ELENCO DEI MEDESIMI, ANZICHE' DA QUELLA DELLA EFFETTIVA CONOSCENZA DEL DEPOSITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI, COSI' COME STABILITO (A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) PER LA PREVISTA ANALOGA IMPUGNAZIONE, RIGUARDO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Le stesse esigenze di effettivita' della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.
FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - PARTECIPAZIONE - TITOLARI O AMMINISTRATORI - IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
All'impresa in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela dell'intervento nell'adunanza di verificazione dello stato passivo, assicurato dall'art. 96 della legge fallimentare al debitore fallito, gia` giudicato conforme ai dettati della Carta costituzionale. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 209, comma primo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu` dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 29, sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa` o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato dallo stesso art. 209. - S. n. 222/1984. Con O. n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent. n. 181/1987.
Riguarda ancheart. 1 legge 95/1979
FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE - IMPRESA DEBITRICE SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Una volta riconosciuta all'impresa debitrice in amministrazione straordinaria la facolta` di intervento nella formazione dello stato passivo, diviene inammissibile la questione relativa alla decorrenza del termine (di quindici giorni) per l'impugnazione dello stato passivo dal deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 209, comma secondo, legge fallimentare, in riferimento all'art. 24 Cost.). Con O.n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent.n. 181/1987.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSOGGETTATO A L.C.A. - ATTRIBUZIONE AL LIQUIDATORE DEL POTERE DI PROCEDERE, ENTRO UN TERMINE NON PERENTORIO, ALL'ISCRIZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DIVIETO DI ESERCIZIO DI AZIONI - INDIVIDUALI A TUTELA DEI CREDITI STESSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 201 Legge fallimentareart. 207 Legge fallimentareart. 208 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI FORMATO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPPOSIZIONE DEI CREDITORI IN TUTTO O IN PARTE ESCLUSI - TERMINI - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI O RESPINTI, ANZICHE' DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente garantito impone che, quando un atto amministrativo comprima un diritto soggettivo con effetti estintivi dello stesso in caso di mancato tempestivo esercizio di tutela giurisdizionale, il termine per la tutela giurisdizionale stessa si faccia decorrere non dalla data di comunicazione dell'atto (nella fattispecie deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti) ma dalla data della cognizione dello stesso da parte del titolare del diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' percio' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche` dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da` notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse). - V. sent. nn. 215/1979, 751/1980.
PROCEDURE CONCORSUALI - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIRIGRAFARI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 26/1977.
sentenza 53/1979massima n. 16208 Riguarda ancheart. 78 legge 141/1938art. 80 legge 141/1938
PROCEDURA CONCORSUALE - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 209, ULTIMO COMMA, E LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, SECONDO COMMA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIROGRAFARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le speciali forme e modalita' di accertamento dei crediti chirografari, nella liquidazione delle imprese esercenti il credito, stabilite dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria, e confermate dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, di quest'ultima legge, hanno una precisa giustificazione nelle diverse esigenze che si presentano, di regola, nella definizione delle posizioni dei creditori chirografari - ossia generalmente dei clienti dell'azienda di credito - rispetto a quelle dei creditori privilegiati o dei titolari di diritti reali. Scopo della speciale disciplina normativa non e' soltanto la tutela del segreto bancario, a cui e' fatto espresso richiamo nell'ultimo comma dell'art. 78 (continuando ovviamente i clienti ad avervi interesse anche quando una banca venga posta in liquidazione), ma anche e sopratutto la considerazione del numero e della qualita' dei creditori. D'altra parte, alla speciale natura di questa categoria di rapporti, la cui rigorosa disciplina risponde a ben note esigenze di certezza giuridica, fa riscontro la opportunita' di assicurare la massima speditezza nella loro definizione, anche in sede di liquidazione coatta delle imprese creditizie, nel fine di soddisfare con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, sia per doverosa tutela del risparmio, a cui la Costituzione da' precisa garanzia in tutte le sue forme, sia per considerazione degli importanti interessi economici e finanziari che vengono compromessi da ogni crisi nell'esercizio della funzione creditizia e dei servizi bancari. La obiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id quod plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non puo' pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 78 r.d. 375/1936
PROCEDURA CONCORSUALE - IMPRESE CHE ESERCITANO IL CREDITO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 209, ULTIMO COMMA, E LEGGE 7 MARZO 1938, N. 141, ART. 78, SECONDO COMMA - CREDITI PRIVILEGIATI E CREDITI CHIROGRAFARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il procedimento previsto dalla legge bancaria per la verifica giurisdizionale dei crediti chirografari, anche ove si escluda l'applicabilita' delle disposizioni degli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare, non comporta tuttavia lesione del diritto di difesa. Si deve al riguardo considerare che l'accertamento dei crediti chirografari, crediti assistiti di regola da titolo documentale, data la speciale natura dei tipici rapporti intercorsi tra un'azienda di credito e i suoi clienti, richiede generalmente una istruzione piu' semplice, che gia' si avvale delle risultanze dell'esame compiuto dai commissari liquidatori sulla base degli atti contabili e dei documenti in possesso dell'azienda o esibiti dai creditori, sotto il controllo del comitato di sorveglianza e secondo le direttive di un organo pubblico qualificato per autorita' e competenza tecnica, quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio. Nel caso di reclami, il sindacato del tribunale sulla regolarita' delle operazioni effettuate in sede di formazione dello stato passivo si svolge di regola mediante riesame delle prove documentali gia' acquisite nella fase amministrativa o prodotte in causa dagli interessati, trattandosi piuttosto di interpretarne e valutarne giuridicamente il contenuto, che di disporre nuovi incombenti istruttori. Per questo la legge speciale non ha previsto la nomina di un giudice istruttore e una fase di trattazione probatoria prima della rimessione al collegio. Nel vigente ordinamento processuale civile non e' questo il primo ne' il solo caso in cui il giudizio, anche di primo grado, debba svolgersi direttamente e per intero davanti al collegio; ne' puo' dirsi che la mancanza di una fase preliminare di cognizione davanti al giudice istruttore comporti di per se' lesione del diritto di difesa. Anche davanti al tribunale e' infatti consentita la richiesta e l'ammissione di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori, secondo i principi stabiliti dagli artt. 277 e seguenti del codice di procedura civile; e d'altra parte, pur dovendo i reclami essere decisi in unico giudizio, giusta il disposto dell'art. 78, primo comma (che corrisponde a quello dell'art. 99 della legge fallimentare), ove alcune delle cause risultino non ancora mature per la decisione il collegio puo' adottare con ordinanza i necessari provvedimenti istruttori, ed ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte i crediti contestati, come previsto dallo stesso art. 99 dianzi richiamato. Anche sotto questo profilo, le norme della legge speciale, dirette a soddisfare le esigenze di speditezza del procedimento e l'interesse della generalita' dei creditori ad una sollecita definizione delle loro posizioni, non contrastano con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, che appare adeguatamente assicurato.
Riguarda ancheart. 78 legge 141/1938