Art. 21 fallimentoRevoca della dichiarazione di fallimento

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Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art21 · fonte su Normattiva