Art. 21 fallimentoRevoca della dichiarazione di fallimento

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Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che e' stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore puo' ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalita' stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio-6 marzo 1975 n. 46 (in G.U. 1a s.s. 12/03/1975 n. 70), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento le spese della procedura ed il compenso al curatore."

Testo vigente dal 13 marzo 1975 al 1 luglio 2002 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art21 · fonte su Normattiva