Art. 218 fallimentoRicorso abusivo al credito

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Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attivita' commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art218 · fonte su Normattiva