Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - CAPACITA' PROCESSUALE DEL FALLITO - MANCATO RICONOSCIMENTO IN ORDINE ALLA PROPONIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO PER CONTESTARE LA RICORRENZA DI VIOLAZIONI PENALMENTE SANZIONATE - LAMENTATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DI FRONTE ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA' PENALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, e' chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacita' processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera piu' per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilita' ridotta in virtu' delle numerose declaratorie di illegittimita' costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO A DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56 primo comma, 57 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. - O. n. 454/1987
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 19 d.P.R. 636/1972
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 57 Accertamento imposte sui redditi
FALLIMENTO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI - POSSIBILI IMPUTAZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DI INTERVENTO DEL FALLITO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE NEL GIUDIZIO A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 60 E 21, TERZO COMMA, L. N. 4/1929 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per la parte in cui non prevede la possibilita' d'intervento del fallito nei procedimenti tributari, da cui possono dipendere imputazioni di carattere penale, in quanto questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, l. 7 gennaio 1929, n. 4, con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta piu' a ricevere l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice a quo. - v. s. n. 88/1982.
TRIBUTI IN GENERE - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 43 - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI DIRITTO PATRIMONIALE - SONO DEVOLUTE AL CURATORE DEL FALLIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI - CONSEGUENTI LIMITI PER IL FALLITO NEL PROCESSO PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA A SEGUITO DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE (SENT. N. 88/1982) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui devolve al curatore del fallimento tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale e non prevede la possibilita' di interventi del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono dipendere imputazioni di carattere penale. Infatti con la sent. n. 88 del 1982 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma l. 7 gennaio 1929 n. 4 "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che la norma denunciata non si presta piu' a ricevere l'applicazione lamentata da giudice rimettente.
sentenza 95/1983massima n. 12768 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 18 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 61 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditie altri 3