Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE O NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') PREVISTE DALL'ART. 63 COD. PROC. PEN. - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - DEDOTTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO STABILITO DALL'ART. 62 STESSO CODICE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL PROCESSO PENALE, SIA APPLICABILE ANCHE NEL CASO IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 63 Codice di procedura penaleart. 62 Codice di procedura penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - DICHIARAZIONI RESE DAL FALLITO AL CURATORE - MANCATA PREVISIONE DELLE GARANZIE DISPOSTE PER L'IMPUTATO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione delle garanzie di difesa, disposte per l'imputato dal codice di procedura penale, anche per le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, e' giustificata, in quanto non sussiste identita' di posizione tra il fallito e l'imputato. Del resto l'interrogatorio del fallito da parte del curatore opera fuori dell'ambito dell'istruzione penale (per la quale e' disposta la non utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, prima dell'assunzione, da parte dell'imputato, della qualita' di imputato) e le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, non avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono a fortiori essere utilizzate. (Non fondatezza dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultimo punto, 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p.).
sentenza 69/1984massima n. 11440 PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 48 Legge fallimentareart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentaree altri 18
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 16 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le considerazioni svolte nella sentenza 8 marzo 1962, n. 20, sarebbero gia' sufficienti ad escludere che gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, obblighi per loro natura puntuali e strettamente circoscritti nel tempo, rientrino tra le limitazioni della liberta' personale o di quella di circolazione e soggiorno, vietate dagli artt. 13 e 16 della Costituzione, fuori delle ipotesi, delle condizioni e delle forme rispettivamente previste.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE.
Gli obblighi imposti al fallito dall'art. 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), di presentarsi personalmente, ogni qual volta ne sia richiesto, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori configurano una ipotesi di prestazioni personali, che a norma dell'art. 23 della Costituzione, possono dalla legge essere validamente imposte per soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, come sono, nella specie, gli interessi di giustizia inerenti alla procedura fallimentare, della quale il fallito e' il soggetto passivo ed alla base della quale si pone, comunque, un atto del giudice, qual'e' appunto la sentenza dichiarativa di fallimento.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CRETITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - CIRCOSCRITTA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE.
Avendo la presentazione del fallito carattere strumentale rispetto alle esigenze della procedura in corso, e' dalla legge stessa che si ricavano, anche se implicitamente, i limiti della discrezionalita' degli organi del fallimento nel prescriverla di volta in volta quando sia necessaria, tanto e' vero che, in caso di legittimo impedimento, il fallito puo' essere autorizzato dal giudice a farsi rappresentare da un mandatario speciale, per cui non puo' dirsi violato il principio della riserva di legge posto a garanzia del cittadino dall'art. 23 della Costituzione secondo l'interpretazione costantemente affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE - ESEMPLIFICAZIONE DI ALTRI OBBLIGHI IMPOSTI AI CITTADINI.
Sotto il profilo della strumentalita' rispetto all'esigenza di soddisfare interessi considerati meritevoli di particolare tutela, e costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di presentazione del fallito agli organi fallimentari non ha natura diversa dal dovere, che grava su ogni cittadino, di prestare testimonianza in giudizio, o dagli obblighi che possono essere imposti nelle ipotesi di cui all'art. 652 del codice penale (in ordine ai quali la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 9 luglio 1959, ebbe a dichiarare non fondata una questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 13), o dall'obbligo di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza previsto dall'art. 15 del t.u. del 1931 (questo pure ritenuto, con sentenza 24 aprile 1967, n. 52, non contrastante con l'art. 13), od anche, sopra un piano diverso, da quelli autorizzati dall'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, giudicati a loro volta non incompatibili, tra l'altro, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza 15 marzo 1960, n. 12).
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 49 - OBBLIGO DEL FALLITO DI PRESENTARSI, SU RICHIESTA, AL GIUDICE DELEGATO, AL CURATORE O AL COMITATO DEI CREDITORI - INQUADRAMENTO TRA LE PRESTAZIONI PERSONALI EX ART. 23 COSTITUZIONE E IMPLICANTI LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA' DEI CITTADINI - INCIDENZA SULLE FATTISPECIE TIPICHE GARANTITE DAGLI ARTT. 13 E 16 COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
L'adempimento di obblighi, quali quello inerente al fallito di presentarsi personalmente ogni qual volta ne sia richiesto agli organi fallimentari, implica ovviamente come conseguenza la limitazione di attivita' che il soggetto cui sono imposti potrebbe altrimenti svolgere liberamente ed a suo pieno arbitrio, poiche' sempre e per definizione l'imposizione di prestazioni personali comporta - in fatto - conseguenze del genere; ma nel caso in esame tali limitazioni, mentre da un lato sono funzionalizzate ad una procedura giudiziaria e derivano ope legis dalla sentenza dichiarativa di fallimento, d'altro lato non incidono direttamente nell'ambito delle fattispecie tipiche garantite dagli artt. 13 e 16 della Costituzione. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 49 ed all'art. 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), concernente l'obbligo del fallito di presentarsi personalmente agli organi fallimentari ogni qual volta ne sia richiesto.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA INDICAZIONE DEL COMMA DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA.
Nessun principio impone al giudice, nel proporre la questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge, di specificare quale comma dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione ritenga violato dalla norma denunziata. E', pertanto, infondata la relativa eccezione di inammissibilita' della questione, sollevata nel giudizio costituzionale. (Nella specie, il giudice aveva espresso il dubbio sulla compatibilita' dell'art. 49 della legge fallimentare -R.D. 16 marzo 1942, n. 267-, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, senza specificare, per nessuno di essi, il comma contenente la norma costituzionale che riteneva violata). Cfr.: 49/1957 A.
CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE), ART. 49 - OBBLIGO PER IL FALLITO DI NON ALLONTANARSI DALLA SUA RESIDENZA - NON CONTRASTA CON L'ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il potere di provvedere in merito all'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza, per quanto tale obbligo formalmente derivi come conseguenza necessaria ex lege, dalla dichiarazione di fallimento, rientra nel potere di disporre in tema di liberta' circolazione attribuito al magistrato, in quanto questi interviene sia nell'accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento, sia in qualunque fase della procedura fallimentare per concedere o rifiutare al fallito il permesso di allontanarsi. D'altro canto la presenza del fallito, o quanto meno la sua disponibilita' immediata ad ogni invito del giudice delegato o del curatore, e' condizione indispensabile per il migliore espletamento della procedura concorsuale, oltre che l'effetto della modificazione allo status dell'imprenditore fallito, la cui ridotta capacita' negoziale costituisce la piu' efficace garanzia di attuazione e conservazione della par condicio creditorum.
CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE - ART. 16 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI LIMITAZIONI POSTE PER MOTIVI DIVERSI DALLA SANITA' E DALLA SICUREZZA SE RICORRANO SPECIALI SITUAZIONI O RAPPORTI.
La norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione non va interpretata nel senso che, al di fuori dei motivi di sanita' e di sicurezza la legge ordinaria non possa porre alcuna limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno dei cittadini. Se cosi' fosse, dovrebbero considerarsi illegittime costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la liberta' di circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o rapporti in cui essi si trovano; ad esempio, perche' tenuti ad una prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di rimanere, per un tempo piu' o meno lungo, a disposizione dell'organo stesso. (Nella specie, l'ordinanza del giudice a quo prospettava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che stabilisce l'obbligo per il fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, nel senso che tale disposizione costituisse una limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 16 Cost.).