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[1]La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio 1927, ma e' in facolta' del Ministro delle colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme, che egli ritenga non immediatamente attuabili.

[2]Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreto 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 9 febbraio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art60 · fonte del testo