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[1]((La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio 1927, ma e' in facolta' del Ministro per le colonie, con suo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino e non oltre il 30 giugno 1935, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili)).
[2]Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreto 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1934 al 21 dicembre 1934
