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[1]((La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio 1927; ma e' in facolta' del Ministro per le colonie, con suo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino a non oltre il 30 giugno 1933, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili)).

[2]Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreto 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

Testo in vigore dal 30 maggio 1930 al 10 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1928 al 30 maggio 1930. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.

La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio 1927tolto: , ma e'aggiunto: ; ma e' in facolta' del Ministro per le colonie, con suo decreto aggiunto: da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino a non oltre il tolto: 1° luglio 1929 aggiunto: 30 giugno 1933, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art60 · fonte del testo