Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 108 — Sequestro dei mezzi di trasporto
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I mezzi di trasporto e tutte le altre cose che servirono od erano comunque destinate a commettere il reato, anche nei casi in cui non siano soggetti a confisca, possono essere sequestrati per rispondere del pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
