Art. 109 — Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate
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[1]Per la redazione del relativo verbale gli agenti debbono provvedere ad accompagnare la persona alla quale sia contestato un reato di cui nella presente legge ed a far trasportare i generi, gli attrezzi, utensili o meccanismi ed i mezzi di trasporto che siano prodotto o che abbiano in qualsiasi modo relazione col reato al piu' prossimo ufficio-vendita od alla piu' prossima dogana.
[2]Quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio-vendita, all'ufficio predetto e' sostituito il piu' vicino magazzino, ed il titolare di questo dovra' prendere in consegna le cose od i mezzi di trasporto sequestrati con le debite cautele per conservarne l'identita'.
[3]Il proprietario o la persona presso cui si trovavano possono richiedere la restituzione dei mezzi di trasporto o delle cose soggetti a confisca depositando, se si tratti di mezzi di trasporto soggetti a confisca, una somma uguale al loro valore e, negli altri casi, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti, delle spese e delle pene pecuniarie. La somma da depositare ai sensi di questo capoverso e' determinata insindacabilmente dall'Amministrazione.
[4]La restituzione sara' negata, quando, per la istruzione del processo, sia reputato necessario ritenere le cose sequestrate.
[5]Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio-vendita o la dogana possono, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il reato, procedere alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i generi di monopolio, i surrogati del tabacco e gli utensili e meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono, in tal caso, essere previamente ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.
[6]In ogni caso l'Amministrazione non risponde del deperimento e di ogni altro danno che abbiano potuto subire le cose sequestrate.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
