Art. 19 — Importazione dei sali potassici di Stassfurt
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' permessa la importazione in esenzione da diritto di monopolio, dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di cainite, carnallite e silvina, anche se contengano oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari che saranno designati dal Ministero delle finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art19 · fonte del testo