Art. 19 — Importazione dei sali potassici di Stassfurt
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E' permessa la importazione in esenzione da diritto di monopolio, dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di cainite, carnallite e silvina, anche se contengano oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari che saranno designati dal Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
