Art. 20 — Importazione dei colori
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[1]E' permessa la importazione dei colori di qualsiasi sorta anche se contengano piu' di 25, ma non piu' di 50 per cento di cloruro di sodio. I colori organici sintetici possono essere importati anche se contengano piu' di 50 per cento di cloruro di sodio.
[2]Sulle quantita' di cloruro di sodio eccedenti il 25 per cento e' tuttavia dovuto sempre il diritto di monopolio nella misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
