Art. 38 — Scaricamento, caricamento ed ancoraggio e partenza delle navi
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Lo scaricamento, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e la uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non e' permesso lo sbarco.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
