Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 41 — Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare

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[1]E' vietato, senza autorizzazione dell'Amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

[2]E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare, quando possa ledere interessi del monopolio; negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art41 · fonte del testo