Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 58 — Divieto della seminagione e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso
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[1]Sono vietate, senza licenza dell'Amministrazione, la seminagione, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.
[2]E' vietato di costruire e detenere meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
