Art. 60 — Detenzione, deposito e trasporto dei tabacchi nazionali
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[1]I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal Monopolio, che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita' superiore a 2 chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale, sono vincolati a bolletta di legittimazione.
[2]Allo stesso vincolo sono soggetti i tabacchi medesimi che siano detenuti, depositati o trasportati in quantita' superiore a 10 chilogrammi al di qua delle zone di vigilanza predette.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
