Art. 61 — Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi lavorati esteri
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[1]I tabacchi importati dall'estero in conformita' dell'art. 54 sono soggetti, per la detenzione, il deposito, il trasporto, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritto di monopolio.
[2]La bolletta e' valida:
[3]1° per un mese dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di 5 ettogrammi;
[4]2° per sei mesi dalla data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
