Art. 82 — Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco - Seminagione, trapiantamento e coltivazione di piante di tabacco senza licenza
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale fuori dei casi consentiti dalla presente legge o senza licenza in quelli consentiti;
[3]2° chiunque, senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco; 3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, prodotti derivati del tabacco, salvo il caso previsto dall'art. 53 della presente legge, ed ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.
[4]La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque vende succedanei del tabacco o residui di tabacchi lavorati ovvero sali, tabacchi, prodotti derivati del tabacco, non provenienti dal Monopolio.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
