Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 83 — Importazione dei sali e dei tabacchi e dichiarazione fraudolenta di tabacco lavorato

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[1]Commette contrabbando:

[2]1° chiunque introduce o importa nel territorio nazionale soggetto a monopolio sali o miscele saline, salvo i casi nei quali la introduzione od importazione sia permessa od autorizzata ai sensi della presente legge;

[3]2° chiunque introduce o importa tabacco in foglia, tabacco semilavorato, succedanei, e prodotti derivati del tabacco;

[4]3° chiunque importa tabacchi lavorati esteri, anche nei casi permessi dall'art. 54 della presente legge, senza pagamento del relativo diritto di monopolio;

[5]4° chiunque dichiara, agli agenti doganali, qualita' di tabacchi lavorati diverse da quelle che voglia introdurre e che importino un maggiore diritto di monopolio.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art83 · fonte del testo