Art. 93 — Pene speciali per la detenzione di meccanismi ed utensili, per la seminagione, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza licenza
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[1]La detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi e' punita con la multa da L. 50 a L. 1000 oltre alla confisca.
[2]La seminagione clandestina di tabacco e' punita con la multa fissa di L. 250.
[3]Il trapiantamento clandestino e' punito con la stessa multa fissa oltre a quella di L. 10 per ogni pianta trapiantata; la coltivazione clandestina con la multa fissa di L. 250 e con quella di L. 20 per ogni pianta coltivata; salva in entrambi i casi anche l'applicazione della pena stabilita per la seminagione clandestina quando risulti che le piante clandestinamente trapiantate o coltivate provengano da semenzaio non autorizzato. La pena stabilita per la coltivazione clandestina resta assorbita quando vi sia stato anche trapiantamento clandestino.
[4]In ogni caso si fa luogo allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.
[5]Per le altre infrazioni in materia di coltivazione di tabacco, si applicano le sanzioni stabilite dagli speciali regolamenti.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
