Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 93 — Pene speciali per la detenzione di meccanismi ed utensili, per la seminagione, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza licenza

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[1]La detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi e' punita con la multa da L. 50 a L. 1000 oltre alla confisca.

[2]La seminagione clandestina di tabacco e' punita con la multa fissa di L. 250.

[3]Il trapiantamento clandestino e' punito con la stessa multa fissa oltre a quella di L. 10 per ogni pianta trapiantata; la coltivazione clandestina con la multa fissa di L. 250 e con quella di L. 20 per ogni pianta coltivata; salva in entrambi i casi anche l'applicazione della pena stabilita per la seminagione clandestina quando risulti che le piante clandestinamente trapiantate o coltivate provengano da semenzaio non autorizzato. La pena stabilita per la coltivazione clandestina resta assorbita quando vi sia stato anche trapiantamento clandestino.

[4]In ogni caso si fa luogo allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.

[5]Per le altre infrazioni in materia di coltivazione di tabacco, si applicano le sanzioni stabilite dagli speciali regolamenti.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art93 · fonte del testo