Art. 17 — Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
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I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti con assoluta priorita', dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualita' di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di ingegneria. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalita' di rappresentanza e le responsabilita' afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento. Ai fini della presente legge sono societa' di ingegneria le societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali societa' non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attivita' di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita' agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilita' di esperire un concorso di progettazione. 14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attivita' di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorita' rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
