Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 17 — Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

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I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attivita' di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessita' o in caso di necessita' di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a societa' di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonche' del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico- amministrative connesse alla progettazione. I corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. Ai corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ad universita', loro strutture ed enti pubblici di ricerca puo' essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari. Ai fini della presente legge sono societa' di ingegneria le societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attivita' di produzione di beni. A tali societa' non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attivita' di progettazione deve far capo ad uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attivita':

  • a)la comunicazione degli utili o delle perdite;
  • b)il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
  • c)una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
  • d)l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
  • e)l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonche' dalla relativa normativa nazionale di recepimento. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonche' a misurazioni e picchettazioni. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono piu' di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attivita' professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 352/2006

    Questione infondata
    30 ottobre 2006

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12- ter , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 Cost., va disattesa la richiesta di restituzione degli atti al rimettente per tener conto, quale ius superveniens , della legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti, l'art. 2, comma 1, di detta legge, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto «dalla data di entrata in vigore del decreto legge», e dunque non interferisce con la questione in esame.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art17 · fonte su Normattiva