Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 24 — Trattativa privata

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L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

  • a)lavori di importo complessivo non ((superiore a 300.000)) ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  • b)lavori di importo complessivo ((superiore a 300.000)) ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza ((attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento)) rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
  • c)appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, ((lettera b),)) avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU ((, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis)). Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1998, N. 415)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art24 · fonte su Normattiva