Legge quadro in materia di lavori pubblici
Art. 24 — Trattativa privata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Possono essere affidati a trattativa privata:
- a)gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- b)gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorita' dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non e' compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione e' risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995
