Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/1996

    Questione infondata
    16 luglio 1996

    Non è fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quò, non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, può sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art31bis · fonte su Normattiva