Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 31-bis — Norme acceleratorie in materia di contenzioso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 2002 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

(( Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione stessa. )) I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 2002 al 1 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/1996

    Questione infondata
    16 luglio 1996

    Non è fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quò, non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, può sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art31bis · fonte su Normattiva