Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 31-bis — Norme acceleratorie in materia di contenzioso

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Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Testo in vigore dal 3 aprile 1995 al 18 agosto 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 249/1996

    Questione infondata
    16 luglio 1996

    Non è fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, riferita agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 31-bis, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la l. 2 giugno 1995, n. 216, in quanto basata su una errata interpretazione della norma impugnata, la quale, nel prevedere che nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici in cui sia stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono richiedere che la questione venga decisa nel merito e che l'udienza fissata a tal fine deve avere luogo entro novanta giorni o, nel caso in cui l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per il provvedimento d'urgenza, entro sessanta giorni, contrariamente a quanto ritiene il giudice 'a quò, non intende far conseguire alla presentazione dell'istanza in oggetto, l'eliminazione del potere cautelare del giudice, il quale, viceversa, può sempre sospendere il provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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