Legge-quadro per l'artigianato

Art. 12 — Consiglio nazionale dell'artigianato

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Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attivita' artigiane. Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto:

  • 1)dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
  • 2)dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
  • 3)da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentativita';
  • 4)da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
  • 5)dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  • 6)dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 24 agosto 1985 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art12 · fonte su Normattiva